Sez. 3, Sentenza n. 166 del 05/01/2005 (Rv. 578772 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Inadempimento di obbligazione dedotta in contratto - Conseguente risoluzione negoziale pronunciata senza alcuna indagine sull'importanza dell'inadempimento - Legittimità - Esclusione - Fattispecie in tema di opere abusive realizzate senza il consenso del locatore o del concedente l'affitto di azienda.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO
Ai fini della risoluzione del contratto, l'inadempimento che consista nella violazione di una clausola contrattuale non esime il giudice dalla valutazione concreta dell'importanza dell'inadempimento dell'obbligato, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, secondo il disposto dell'art. 1455 cod. civ. (Nella specie, attinente alla risoluzione di un contratto di affitto di azienda a causa della realizzazione - tramite opera edile abusiva - di innovazione senza il consenso scritto del concedente, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito che si era limitata a rilevare la violazione della relativa clausola senza valutare se vi fosse stata alterazione dell'equilibrio giuridico ed economico del contratto, anche in considerazione del fatto che trattavasi di tettoia rimossa all'insorgere della questione e che inesattamente il giudice di merito aveva ritenuto che il proprietario sarebbe stato esposto a sanzione penale, atteso che la giurisprudenza della cassazione penale esclude l'automatica responsabilità del proprietario per costruzioni abusive, soprattutto in caso di realizzazione effettuata dal conduttore sull'immobile locato o oggetto di affitto di azienda).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)