Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12320 del 23/06/2020 (Rv. 658459 - 01)
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE | Rigetto o accoglimento solo parziale della relativa istanza - Impugnazione - Legittimazione del patrocinato - Esclusione - Fondamento.
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento che abbia rigettato o solo parzialmente accolto l'opposizione del difensore avverso il decreto di liquidazione del compenso spetta esclusivamente al difensore medesimo, che agisce in forza di un'autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non anche al patrocinato, il quale non può considerarsi soccombente nel procedimento, né ha interesse a dolersi dell'esiguità della liquidazione.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)