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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12320 del 23/06/2020 (Rv. 658459 - 01)

PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE | Rigetto o accoglimento solo parziale della relativa istanza - Impugnazione - Legittimazione del patrocinato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658459-01

PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento che abbia rigettato o solo parzialmente accolto l'opposizione del difensore avverso il decreto di liquidazione del compenso spetta esclusivamente al difensore medesimo, che agisce in forza di un'autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non anche al patrocinato, il quale non può considerarsi soccombente nel procedimento, né ha interesse a dolersi dell'esiguità della liquidazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)