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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13894 del 06/07/2020 (Rv. 658215 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Art. 120 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato soccombente nel giudizio di primo grado - Impugnazione della sentenza sfavorevole - Permanenza dell'ammissione al beneficio - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658215-01

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In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 120 del d.P.R. n. 115 del 2002 - che determina la perdita di efficacia dell'ammissione al beneficio per la parte rimasta soccombente in primo grado, salvo per il caso di costituzione nel processo penale, per esercitare ivi l'azione di risarcimento del danno - non preclude al beneficiario, rimasto soccombente in prime cure, di giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione avverso la pronuncia a sé sfavorevole, purché lo stesso, in presenza delle condizioni necessarie, proponga nuova istanza di ammissione al beneficio per il grado successivo, in relazione alla quale il competente consiglio dell'ordine ed il Tribunale sono tenuti a rivalutare i presupposti di cui al T.U. delle spese di giustizia.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 78, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)