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Sez. 2, Sentenza n. 6127 del 01/06/1993 (Rv. 482620 - 01)

Obbligazioni in genere - Inadempimento - Costituzione in mora - Offerta non formale | Idoneità all'esclusione della mora del debitore - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482620-01

Obbligazioni in genere - Inadempimento - Costituzione in mora - Offerta non formale

L'offerta non formale di adempimento esclude la mora del debitore, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., preservandolo dalla responsabilità per il ritardo, solo se sia reale ed effettiva, e cioè abbia i caratteri della serietà, della tempestività e della completezza, e consista nella effettiva introduzione dello oggetto della presentazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore nei luoghi indicati dall'art. 1182 cod. civ. per l'adempimento delle obbligazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)