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Sez. 3, Sentenza n. 3108 del 01/04/1999 (Rv. 524808 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE | Idoneità all'esclusione della mora del debitore - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524808-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE

L'offerta non formale della prestazione esclude la mora del debitore ai sensi dell'art. 1220 cod. civ. preservandolo dalla responsabilità per il ritardo, solo se sia reale ed effettiva, abbia cioè i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore nei luoghi indicati dall'art. 1182 cod. civ. per l'adempimento dell'obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1220, Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)