Sez. 1, Sentenza n. 4040 del 19/03/2003 (Rv. 561247 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Diritto all'assegno - Accertamento - Criteri - Verifica del diritto in astratto - Presupposti - Mancanza di mezzi adeguati o impossibilità di procurarseli - Raffronto con tenore di vita goduto in costanza di matrimonio - Successiva determinazione in concreto - Valutazione ponderata e bilaterale degli altri criteri di cui all'art. 5 della legge n. 898/1970 - Necessità - Conseguenze.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
In tema di scioglimento del matrimonio e nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, e quindi procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno. Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)