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Sez. 3, Sentenza n. 521 del 02/03/1971 (Rv. 350194 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350194-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*

La mancata trascrizione, sulla copia del ricorso notificata all'altra parte, della procura ad litem rilasciata dal ricorrente al suo difensore, ove dalla copia stessa non risultino altri elementi che inducano la certezza che il mandato professionale sia stato conferito in data anteriore o coeva alla notifica del ricorso, rende inammissibile il ricorso per Cassazione. (V 2020'69, mass n 341257).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)