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Sez. 2, Sentenza n. 1598 del 03/06/1974 (Rv. 369777 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - VEDUTE DIRETTE ANCHE OBLIQUE - DISTANZA DI ALMENO TRE METRI DALLA VEDUTA OBLIQUA - RISPETTO - OBBLIGO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369777-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - VEDUTE DIRETTE ANCHE OBLIQUE - DISTANZA DI ALMENO TRE METRI DALLA VEDUTA OBLIQUA - RISPETTO - OBBLIGO - CONDIZIONI.*

L'Obbligo posto a carico del proprietario del fondo servente di non fabbricare a distanza minore di tre metri dai lati della finestra da cui si esercita una veduta obliqua e dettato dal secondo comma dell'art 907 cod civ soltanto nel caso in cui la veduta obliqua coesista con la veduta diretta sul medesimo fondo: diversamente trova applicazione l'art 906 cod civ, e la distanza da osservare e quella di settantacinque centimetri dal piu vicino lato della finestra o sporto. (V 1230'69, mass n 339847).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)