Sez. 2, Sentenza n. 1230 del 18/04/1969 (Rv. 339847 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - DISTANZA DI TRE METRI DAI LATI DELLA FINESTRA DA CUI SI ESERCITA UNA VEDUTA OBLIQUA - FONDO DIVERSO DA QUELLO OGGETTO DELLA VEDUTA DIRETTA - INAPPLICABILITA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - DISTANZA DI TRE METRI DAI LATI DELLA FINESTRA DA CUI SI ESERCITA UNA VEDUTA OBLIQUA - FONDO DIVERSO DA QUELLO OGGETTO DELLA VEDUTA DIRETTA - INAPPLICABILITA.*
L'Obbligo posto a carico del proprietario vicino di non fabbricare a distanza minore di tre metri dai lati della finestra da cui si esercita la veduta obliqua non si applica nel caso che tale veduta riguardi un fondo diverso da quello oggetto della veduta diretta. (V.3541-68, massima n.336717).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)