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Sez. 2, Sentenza n. 1488 del 10/02/1995 (Rv. 490371 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI | Presunzione del valore indeterminabile - Configurabilità - Condizioni - Immobile catastalmente frazionato in varie parti, alcune delle quali senza reddito dominicale - Valore dell'immobile - Determinazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490371-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI

La presunzione del valore indeterminabile delle cause relative a diritti reali su beni immobili opera solo qualora l'immobile oggetto della domanda non sia accatastato ed agli atti non risultino elementi per la stima, mentre non trova applicazione quando la domanda riguarda un immobile che, pur catastalmente frazionato in varie parti, alcune delle quali senza reddito dominicale, costituisce un'unitaria entità immobiliare, il cui valore, ai fini della competenza, va calcolato moltiplicando per i coefficienti di cui all'art. 15 cod. proc. civ. (nel testo fissato dall'art. 7 della legge 30 luglio 1984 n. 349) il reddito dominicale delle particelle per le quali esso risulta indicato, restando escluso che ai fini anzidetti abbia rilievo il valore che le parti hanno attribuito all'immobile in un contratto o, quando la causa riguardi terreni, il carattere non agricolo ma edificatorio degli stessi, trattandosi di criteri non considerati dal citato art. 15 ed irrilevanti sin quando l'immobile non diventi catastalmente una diversa entità (nella specie trattavasi di domanda di spostamento di una servitù di passaggio, insistente in parte su fabbricato rurale, con annessi cortile e terreni, senza reddito, ed in parte su fabbricato rurale ed accessori, con reddito dominicale che, moltiplicando per 50, faceva rientrare la causa, secondo quanto deciso dal Tribunale adito, nella competenza del Pretore. La S.C. rigettando il ricorso per regolamento di competenza contro la sentenza del Tribunale, ha enunziato il principio di cui alla massima).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, Legge 30/07/1984 num. 399 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)