Sez. 1 - , Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021 (Rv. 660509 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Apertura di credito - Azione di ripetizione dell’indebito da parte del correntista - Versamento sul conto corrente - Imputazione degli interessi - Art. 1194 comma 2 c.c.- Applicabilità - Condizioni.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE
Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicchè non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1194 com. 2, Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1827 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)