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Sez. 1 - , Ordinanza n. 19812 del 20/06/2022 (Rv. 665218 - 01)

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Conto corrente bancario assistito da apertura di credito - Azione di ripetizione di interessi non dovuti - Art. 1194 c.c. - Erronea applicazione alle rimesse ripristinatorie - Onere di allegazione e di prova - Fondamento - Conseguenze. OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO AGLI INTERESSI - In genere.
Stato
decisa il 2022-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665218-01

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE

In tema di conto corrente bancario, ove al conto acceda un'apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio.

Cod. Civ. art. 1194, Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)