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Sez. 5 - , Sentenza n. 26045 del 16/12/2016 (Rv. 641951 - 02)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Accertamento - Competenza territoriale - Accentramento presso un unico ufficio doganale - Condizioni - Provvedimento specifico e motivato dell'ufficio sovraordinato - Necessità – Art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 374 del 1990 – Portata innovativa e non d'interpretazione autentica.
Stato
decisa il 2016-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641951-02

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di dazi e diritti doganali, anteriormente alla modifica dell’art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 374 del 1990, apportata dalla l. n. 44 del 2012, che opera solo per l’avvenire, l'accentramento presso un unico Ufficio doganale delle pratiche relative alla revisione degli accertamenti effettuati da uffici diversi è possibile, in base ad un'interpretazione estensiva dell'art. 6 del d.P.R. n. 43 del 1973, esclusivamente in presenza di un apposito e motivato provvedimento del capo dell'unità territoriale sovraordinata, trattandosi di deroga al criterio generale secondo cui per l'accertamento delle violazioni doganali è territorialmente competente l'autorità presso cui è sorta l'obbligazione tributaria.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 6, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11 com. 9, Legge 26/04/2012 num. 44 art. 9 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)