Sez. 5 - , Sentenza n. 7975 del 21/03/2019 (Rv. 653334 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Violazioni doganali effettuate in luoghi diversi - Competenza di un unico ufficio per l'accertamento - Presupposti - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di dazi e diritti doganali, nel sistema vigente "ratione temporis" - anteriore alla modifica dell'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 374 del 1990, operata, senza efficacia retroattiva, dalla l. n. 44 del 2012 - l'accentramento presso un unico Ufficio doganale delle pratiche relative alla revisione degli accertamenti effettuati da uffici diversi è possibile, in base ad un'interpretazione estensiva dell'art. 6 del d.P.R. n. 43 del 1973, solo in presenza di un apposito e motivato provvedimento del capo dell'unità territoriale sovraordinata, trattandosi di deroga al criterio generale secondo cui per l'accertamento delle violazioni doganali è territorialmente competente l'autorità presso la quale è sorta l'obbligazione tributaria.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 6, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11 com. 9, Legge 26/04/2012 num. 44 art. 9 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)