Sez. 2, Ordinanza n. 21941 del 26/06/2026 (Rv. 679123-01)
PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - REVOCA - IN GENERE | Provvisoria ammissione al patrocinio a spese dello stato - Revoca - Valutazione ex post del giudice della causa - Contenuto - Estensione anche alla manifesta infondatezza della pretesa - Efficacia temporale della revoca.
PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - REVOCA - IN GENERE
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la valutazione, ai fini dell'eventuale revoca, del giudice della causa in cui l'interessato sia stato ammesso al beneficio in via provvisoria, non comprende soltanto le ipotesi ex art. 136, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, ma si estende anche alla verifica dell'insussistenza originaria dei presupposti per l'ammissione, come nel caso della manifesta infondatezza della pretesa azionata; ne deriva che la revoca ha effetto, rispettivamente, dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, e retroattivamente, in tutti gli altri casi.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)