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Sez. 2, Sentenza n. 3023 del 01/02/2024 (Rv. 669994-02)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Cd. equa su equa - Determinazione dell’indennità per la fase esecutiva e per la fase di merito - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669994-02

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Qualora in un giudizio avente ad oggetto la richiesta di indennità per la durata non ragionevole di un precedente giudizio (cd. equa su equa), il giudice ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascuna delle due fasi, di merito e di esecuzione costituita dal giudizio di ottemperanza, dovrà determinarne distintamente l'importo gravante su ciascuna delle due amministrazioni - Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia - in relazione all'entità del ritardo imputabile, rispettivamente, al giudice ordinario e al giudice amministrativo.

Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)