Sez. 2, Sentenza n. 3023 del 01/02/2024 (Rv. 669994-02)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Cd. equa su equa - Determinazione dell’indennità per la fase esecutiva e per la fase di merito - Conseguenze.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Qualora in un giudizio avente ad oggetto la richiesta di indennità per la durata non ragionevole di un precedente giudizio (cd. equa su equa), il giudice ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascuna delle due fasi, di merito e di esecuzione costituita dal giudizio di ottemperanza, dovrà determinarne distintamente l'importo gravante su ciascuna delle due amministrazioni - Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia - in relazione all'entità del ritardo imputabile, rispettivamente, al giudice ordinario e al giudice amministrativo.
Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)