Sez. 2 - , Ordinanza n. 33764 del 16/11/2022 (Rv. 666313 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Creditore insoddisfatto - Ricorso, in via concorrenziale, ai rimedi del giudizio di esecuzione e di quello di ottemperanza - Conseguenze - Termine ex art. 4 l. n. 89 del 2001 - “Dies a quo” - Definizione dell'ultimo dei rimedi intentati con estinzione dell’obbligazione - Rilevanza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione, qualora il creditore insoddisfatto si sia avvalso in via concorrenziale, in contemporanea ovvero in successione cronologica, del rimedio del giudizio di esecuzione e del giudizio di ottemperanza al fine di ottenere l'effettivo soddisfacimento della propria pretesa, il termine di decadenza per proporre la domanda ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 decorre dalla definizione positiva, con l'effettiva estinzione dell'obbligazione azionata, dell'ultimo dei rimedi intentati.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)