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Sez. 3, Sentenza n. 1951 del 24/03/1980 (Rv. 405580 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1980-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405580-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - NOZIONE.*

Per vizi della cosa locata, che, ai sensi dell'art 1578, primo comma, cod civ, danno facolta al conduttore di pretendere la risoluzione del contratto o una diminuzione del corrispettivo, debbono intendersi quei difetti che - a differenza di quelli attinenti allo stato di conservazione della cosa, cui si riferisce l'art 1572 n 2 cod civ - incidono sulla struttura materiale della stessa, alterandone l'integrita in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, siano essi suscettibili o meno di essere eliminati, con la conseguenza che il locatore non ha alcuna possibilita di opporsi alla pretesa suddetta con l'offerta di eliminazione dei difetti medesimi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1578

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)