diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2605 del 06/03/1995 (Rv. 490945 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA | Nozione - Fattispecie relativa a vizi di una condotta di scarico.
Stato
decisa il 1995-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490945-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA

Costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti dell'art. 1578 cod. civ., quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se sono eliminabili e si manifestano successivamente alla conclusione del contratto di locazione (nella specie la S.C., alla stregua dell'esposto principio, ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto costituisse un vizio della cosa locata, ai sensi della richiamata disposizione, il vizio attenente ad una condotta di scarico, costruita in modo difforme dalle prescrizioni del regolamento edilizio di Napoli - essendo stato impiegato materiale diverso da quello previsto ed essendo state violate le indicazioni concernenti le angolazioni dei gomiti nelle giunture - e che, in conseguenza dei vizi si era corrosa, con fuoriuscita di liquami).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1578

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)