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Sez. 1, Sentenza n. 3247 del 25/05/1995 Cc. (dep. 05/07/1995) Rv. 202130 - 01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Notifica alla persona offesa | Omissione dell'avviso alla persona offesa che aveva chiesto di essere informata - Decreto di archiviazione - Nullità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202130-01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Notifica alla persona offesa

La parte offesa, che ai sensi dell'art. 408 comma secondo cod. proc. pen. abbia espressamente dichiarato di voler essere informata della richiesta di archiviazione da parte del P.M., è titolare di un vero e proprio diritto di intervento nel relativo procedimento di archiviazione, trattandosi di situazione analoga a quella prevista dall'art. 410 cod. proc. pen., che riconosce il diritto della parte offesa di proporre opposizione. Ne consegue che, qualora la parte offesa non sia stata informata, il relativo decreto di archiviazione del G.I.P., pronunciato "de plano" senza alcun avviso alla parte offesa, deve essere annullato per violazione del principio del contraddittorio, in quanto l'art. 409 comma secondo cod. proc. pen. dispone che il procedimento si svolga nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. con obbligo di avviso alla parte offesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)