Sez. 5, Sentenza n. 611 del 05/02/1999 Cc. (dep. 19/10/1999) Rv. 214601 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Richiesta conseguente ad ulteriore attività di indagine imposta dal GIP - Omissione - Conseguenze.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA
Il PM è tenuto a dare avviso alla persona offesa che ne abbia validamente e tempestivamente fatto richiesta, della richiesta di archiviazione degli atti da lui avanzata, anche nel caso in cui essa costituisca reiterazione di richiesta precedentemente presentata e rigettata dal GIP all'esito della udienza camerale, tenuta ai sensi del comma terzo dell'art 410 cod. proc. pen. Ed invero è sempre affetto da nullità, ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., il decreto di archiviazione emesso dal GIP, senza che la persona offesa sia stata informata della nuova richiesta. (Vedasi Corte costituzionale, sentenza n. 353 del 1991).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)