Sez. 5, Sentenza n. 4040 del 27/02/2004 (Rv. 570653 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Poteri istruttori del giudice tributario "ex" art. 7 D.Lgs. n. 546 del 1992 - Esercizio - Discrezionalità - Oneri delle parti - Autorizzazione dell'ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria a proporre appello principale - Invito al deposito proveniente dalla commissione tributaria regionale in virtù dei poteri istruttori "ex" art. 7 citato - Obbligo - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel delineare i poteri istruttori delle commissioni tributarie, non configura un obbligo di indagine in capo alle stesse. Deve pertanto escludersi che, a mente del terzo comma del citato art. 7, il giudice tributario sia tenuto ad invitare l'ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria al deposito della autorizzazione a proporre l'appello principale, trattandosi di onere - oltre tutto, imposto a pena di inammissibilità - della parte.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)