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Sez. 5, Sentenza n. 18878 del 20/09/2004 (Rv. 577208 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE | Poteri - Questioni pregiudiziali esaminabili d'ufficio - Impugnazione delle sentenza delle Commissioni Tributarie provinciali - Da parte degli Uffici periferici - Verifica d'ufficio sulla esistenza e validità dell' "autorizzazione" all'impugnazione - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2004-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577208-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE

Il giudice tributario ha il potere di verificare d'ufficio, sia in grado di appello che nel giudizio di cassazione, l'esistenza e la validità dell'autorizzazione -rilasciata agli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria - per proporre appello principale avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, di cui all'art. 52, comma secondo, D.Lgs n. 546 del 1992, trattandosi di una condizione di ammissibilità del gravame. Peraltro, una volta che tale autorizzazione depositata, il giudice non può, in assenza di specifica contestazione del contribuente appellato, sindacare - anche nel caso in cui essa rechi - una sottoscrizione illegibile la riferibilità di tale autorizzazione all'organo competente, dovendo presumersi - fino a prova contraria - la sussistenza del relativo potere in capo al funzionario che l'abbia rilasciata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)