Sez. 2, Sentenza n. 4984 del 18/04/2000 (Rv. 535782 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE | Mancata o inefficace elezione di domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità procedente - Conseguenze - Notificazioni presso la cancelleria del giudice adito - Legittimità .
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE
Le notificazioni al procuratore della parte (ivi inclusa quella della sentenza ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione) sono validamente effettuate presso la cancelleria del giudice adito tanto nel caso in cui il predetto procuratore non abbia eletto domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità procedente (ex art. 82 R.D. n. 37 del 1934), quanto in quello in cui tale elezione di domicilio risulti nulla o inefficace.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/09/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)