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Sez. 1, Sentenza n. 1856 del 09/02/2001 (Rv. 543753 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE | Mancata o inefficace elezione di domicilio nel luogo della sede dell'autorità procedente - Conseguenze - Notificazioni presso la cancelleria del giudice adito - Efficacia.
Stato
decisa il 2001-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543753-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE

Le notificazioni al procuratore della parte (ivi inclusa quella della sentenza ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione) sono validamente effettuate presso la cancelleria del tribunale adito non soltanto nel caso in cui il predetto procuratore non abbia eletto domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità procedente, ma anche in quello in cui tale elezione di domicilio sia divenuta inefficace senza che il procuratore abbia provveduto a ripristinare, con la elezione del nuovo domicilio nel corso del giudizio, la relazione con il luogo sede dell'ufficio giudiziario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/09/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)