Sez. L, Sentenza n. 7785 del 07/08/1998 (Rv. 517863 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) | Controversie di lavoro - Sistema del foro erariale - Spostamento della competenza territoriale in grado d'appello - Ragionevolezza della svolta legislativa e contemporaneamente di contrapposti interessi - Dubbi di illegittimità costituzionale - Infondatezza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)
Nel processo del lavoro il vigente sistema del foro erariale contempera, l'esigenza di avvicinare al lavoratore il luogo dove si svolge il giudizio di primo grado, stante il particolare rilievo che ha in esso l'attività istruttoria, con gli interessi pubblici che sottendono alle previsioni in tema di foro erariale, e che, senza pregiudizio delle esigenze di difesa del lavoratore, possono essere soddisfatti in grado di appello, dove per contro presenza personale delle parti e prove non sono di regola previste. Lo spostamento della competenza territoriale in appello per le cause di lavoro nelle quali sia parte un'amministrazione dello Stato è pertanto frutto di una bilanciata valutazione legislativa dei contrapposti interessi in gioco e non contrasta quindi né con l'art. 3 né con l'art. 24 Cost..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)