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Sez. L, Sentenza n. 27842 del 30/12/2009 (Rv. 611545 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Contestazione degli addebiti - Specificità - Finalità - Diversità rispetto alla contestazione dell'accusa nel processo penale - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611545-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di sanzioni disciplinari, l'esigenza della specificità della contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale, nè si ispira ad uno schema precostituito e ad una regola assoluta e astratta, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano un rapporto interpersonale che già esiste tra le parti, ed è funzionalmente e teleologicamente finalizzata alla esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa. (Nella specie, relativa a falsa fatturazione di interventi di servizi postali, la S.C. nel rigettare il ricorso, ha rilevato che la lettera di addebito indicava, per ogni falsa attestazione, la fattura, la filiale di appartenenza, l'importo dei lavori di manutenzione e richiamava la richiesta di rinvio a giudizio disposta dalla Procura della Repubblica, in se sufficiente a fondare l'affermazione del dolo in capo all'autore dei fatti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)