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Sez. L, Sentenza n. 8853 del 18/06/2002 (Rv. 555164 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Contestazione degli addebiti - Specificità - Finalità - Diversità rispetto alla contestazione dell'accusa nel processo penale - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555164-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di sanzioni disciplinari, l'esigenza della specificità della contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale, né si ispira ad uno schema precostituito e ad una regola assoluta e astratta, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano un rapporto interpersonale che già esiste tra le parti, ed è funzionalmente e teleologicamente finalizzata alla esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa. Ne consegue che la preesistenza del rapporto tra le parti e la sola incidenza di quell'interesse possono circoscrivere le necessità descrittive dell'atto di incolpazione, contribuendo i suddetti elementi a definire la portata del requisito della specificità.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)