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Sez. 3, Sentenza n. 12088 del 20/12/1990 (Rv. 470237 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - IN GENERE - DEL BENE LOCATO - DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONDUTTORE - SUSSISTENZA - IMMOBILE IN COMPROPRIETÀ - ATTI INERENTI ALLA QUOTA DEL SINGOLO CONDOMINIO - SUSSISTENZA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470237-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - IN GENERE - DEL BENE LOCATO - DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONDUTTORE - SUSSISTENZA - IMMOBILE IN COMPROPRIETÀ - ATTI INERENTI ALLA QUOTA DEL SINGOLO CONDOMINIO - SUSSISTENZA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE.*

Con riguardo alle locazioni ad uso non abitativo, il diritto di prelazione del conduttore, ai sensi dell'art. 38 della legge 27 luglio 1978 n. 392, sussiste in relazione al trasferimento che abbia ad oggetto il bene locato, e, pertanto, non può essere riconosciuto, in caso di immobile in comproprietà, rispetto ad Atti inerenti alla quota del singolo condominio. (V 1934/87, mass n 451246; (V 2023/84, mass n 434089).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)