Sez. 1, Sentenza n. 2196 del 04/02/2016 (Rv. 638406 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Art. 130, comma 3 bis, del d.lgs. n. 196 del 2003 - Contenuto - Limiti applicativi - Ipotesi delle cd. telefonate "mute" e delle utenze non inserite negli elenchi pubblici - Inapplicabilità - Fattispecie.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
L'art. 130, comma 3 bis, del d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. codice della "privacy"), che consente, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2002/58/CE ed in deroga al principio del consenso espresso di cui al precedente art. 129, comma 2, il trattamento dei dati personali mediante l'impiego del telefono per le comunicazioni di natura commerciale nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione mediante iscrizione della propria numerazione nel registro pubblico delle opposizioni (cd. "opt-out"), non si applica ove il titolare del trattamento abbia inviato telefonate senza operatore (cd. telefonate "mute"), né se l'utenza chiamata non risulti inserita in uno degli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico e di cui all'art. 129, comma 1, del menzionato codice (come accade, ad esempio, per i telefoni cellulari).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 7 com. 4 lett. B, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 129 com. 1, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 129 com. 2, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 130, Direttive del Consiglio CEE 12/07/2002 num. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)