Sez. 5, Sentenza n. 697 del 16/01/2015 (Rv. 634179 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE - IN GENERE | Provvedimento di riclassamento di immobile già dotato di rendita catastale - Diverse tipologie - Contenuto della motivazione - Oneri dell'Amministrazione finanziaria - Ragioni - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE - IN GENERE
In tema di estimo catastale, la revisione del classamento può avvenire ex art. 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per il mancato aggiornamento dell'immobile o per l'incongruità del suo classamento rispetto a fabbricati similari aventi medesime caratteristiche; ex art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per eventi di carattere generale riguardanti la zona ove l'immobile è collocato, il cui aumento di valore sia accertato con le modalità di cui al successivo comma 339; ex art. 1, comma 336, della medesima legge n. 311 del 2004 per la presenza di innovazioni specifiche concernenti l'immobile in esame. Ne consegue che è onere dell'Amministrazione indicare la normativa in base alla quale provvede, sicché l'atto in cui si faccia riferimento ad un procedimento, ma se ne applichi un altro, è nullo qualora non siano specificate le concrete ragioni che giustifichino la modifica, in modo da consentire al contribuente di valutare l'opportunità di fare acquiescenza o, in caso di ricorso, di approntare le proprie difese, senza che, nel corso del contenzioso, possano essere addotti motivi diversi da quelli enunciati. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la nullità del provvedimento con cui l'ufficio, premesso di aver proceduto, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, non ha aggiornato il valore medio di mercato della zona in cui l'immobile è collocato con le modalità di cui al comma 339 e non ha variato semplicemente la rendita, limitandosi a modificare la categoria catastale da A/2 ad A/1, in forza della legge n. 662 del 1996, senza alcuna indicazione delle caratteristiche diverse dell'immobile rispetto a quelle originariamente considerate).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 58 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 336 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 336 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)