Sez. 5, Sentenza n. 17322 del 30/07/2014 (Rv. 632285 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Revisione del classamento catastale - Motivazione - Contenuto - Fondamento - Indicazioni di dettaglio - Necessità - Allegazione o riproduzione della nota del comune - Sufficienza - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE
In tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani, la motivazione dell'atto non può limitarsi a contenere, in conformità all'art. 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'agenzia del territorio, ma deve specificare, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a pena di nullità, a quale presupposto la modifica debba essere associata, se cioè al non aggiornamento del catasto o alla palese incongruità rispetto a fabbricati similari; in questa seconda ipotesi, il provvedimento deve indicare quali siano i fabbricati presi a parametro, quale sia il loro classamento e quali le caratteristiche analoghe da considerare ai fini del giudizio di similarità rispetto all'unità immobiliare oggetto di classamento, così rispondendo alla funzione di delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase contenziosa, nella quale il contribuente, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, può chiedere la verifica dell'effettiva correttezza della riclassificazione. Peraltro, la specifica indicazione dei singoli elementi presi in considerazione può essere soddisfatta anche mediante l'allegazione di altro atto che tali specificazioni contenga, quale ad esempio la nota del comune con la quale sono stati segnalati gli immobili suscettibili dell'operazione di verifica, purché questa abbia un contenuto completo ed esaustivo.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 58 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)