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Sez. U, Sentenza n. 3018 del 10/04/1990 (Rv. 466557 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CITTADINO ITALIANO - ACQUISTO DELLA DOPPIA CITTADINANZA - RESIDENZA ALL'ESTERO - QUALITÀ DI STRANIERO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466557-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CITTADINO ITALIANO - ACQUISTO DELLA DOPPIA CITTADINANZA - RESIDENZA ALL'ESTERO - QUALITÀ DI STRANIERO - ESCLUSIONE.*

La qualità di straniero del convenuto, al fine dell'applicazione delle regole sulla giurisdizione di cui all'art. 4 cod. proc. civ., non può essere riconosciuta al cittadino italiano per il solo fatto che abbia acquistato la cittadinanza straniera ed abbia la residenza all'estero, occorrendo che tale acquisto abbia comportato non una doppia cittadinanza, ma la perdita di quella italiana (secondo le specifiche previsioni dell'art. 8 della legge 13 giugno 1912 n. 555, in relazione all'art. 6 del R.d. 2 agosto 1912 n. 949).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Legge 13/06/1912 num. 555 art. 8 CORTE COST., Regio Decr. 02/08/1912 num. 949 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)