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Sez. U, Sentenza n. 5899 del 01/07/1997 (Rv. 505635 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Trattamento di fine rapporto di lavoro - Natura - Credito liquido e determinato - Nei confronti di società estera - Vantato da cittadino straniero domiciliato in Italia - Obbligo di adempimento in Italia ex art. 4 comma 2 cod.proc.civ.- Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505635-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Devono ritenersi comprese nella categoria delle obbligazioni cosiddette "portabili" le obbligazioni concernenti i trattamenti di fine rapporto di lavoro, avendo esse ad oggetto una prestazione di somma di danaro certa e determinata nel suo ammontare (ovvero agevolmente determinabile, sulla base di prefissate operazioni di calcolo), da eseguirsi, ai sensi del disposto dell'art. 1182 cod. civ., presso il domicilio del creditore, con la conseguenza che va adempiuta in Italia un'obbligazione di pagamento, relativa al trattamento di fine rapporto, gravante su di una società estera, nei confronti di un suo dipendente, anch'egli cittadino straniero, se questi, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, abbia avuto domicilio in Italia, giusto disposto dell'art. 4, comma 2, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 4 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)