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Sez. 1, Sentenza n. 4077 del 06/07/1995 Cc. (dep. 21/09/1995) Rv. 202432 - 01

Misure di sicurezza - In genere | Applicazione di misura di sicurezza con la sentenza di primo grado - Assoluzione in appello da uno dei reati contestati all'imputato - Poteri del magistrato di sorveglianza, in tema di interpretazione del giudicato, ai fini dell'applicazione "in executivis" della misura.
Stato
decisa il 1995-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202432-01

Misure di sicurezza - In genere

L'estinzione del reato, a norma dell'art. 210 cod. pen., impedisce di per sè l'applicazione della misura di sicurezza, e ne fa cessare l'applicazione. Ne consegue che, poiché, nel caso di assoluzione (nella specie, in appello) da uno dei reati contestatigli, il condannato versa in una situazione analoga, il magistrato di sorveglianza deve valutare la situazione giuridica creatasi ed accertare se la residua pena si riferisca a reati per i quali è applicabile la misura originariamente disposta dalla sentenza riformata in appello. Si tratta di una interpretazione del titolo che compete al magistrato di sorveglianza e, in caso di appello, al Tribunale di sorveglianza, nel normale esercizio delle attribuzioni conferite, dovendosi ritenere che tutto ciò che si riferisce all'erronea applicazione di una misura di sicurezza fuori dai casi consentiti, in quanto violazione del più ampio principio di legalità, rientra nei suoi poteri decisionali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 205 CORTE COST., Cod. Pen. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)