Sez. 1, Sentenza n. 1472 del 11/02/1988 (Rv. 457558 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - SUBLOCAZIONE - ALLOGGI ASSEGNATI ALLA GESTIONE INA-CASA - DECADENZA DALLA ASSEGNAZIONE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - SUBLOCAZIONE - ALLOGGI ASSEGNATI ALLA GESTIONE INA-CASA - DECADENZA DALLA ASSEGNAZIONE.*
Con riguardo agli alloggi economici e popolari assegnati dalla gestione INA-casa, nella disciplina di cui alla legge 28 febbraio 1949 n. 43, integrata dalla legge 26 novembre 1955 n. 1148, la inosservanza del divieto di sublocazione determina la decadenza dall'assegnazione, in forza dell'espressa previsione dell'art. 27 del d.P.R. 9 aprile 1956 n. 1265, il quale configura norma regolamentare d'attuazione, legittimamente emanata dall'autorità governativa in conformità della delega conferita dall'art. 10 della citata legge n. 1148 del 1955.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 87, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 4, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 4, Legge 28/02/1949 num. 43 CORTE COST., DPR 22/06/1949 num. 340 art. 21, Legge 26/11/1955 num. 1148 art. 10, DPR 09/04/1956 num. 1265 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)