Sez. 1, Sentenza n. 11443 del 28/11/1990 (Rv. 469935 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - INA-CASA - ALLOGGI ASSEGNATI CON PROMESSA DI VENDITA - DIVIETO DI SUBLOCAZIONE - INOSSERVANZA - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE - PRECEDENTE ULTIMAZIONE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO - IRRILEVANZA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - INA-CASA - ALLOGGI ASSEGNATI CON PROMESSA DI VENDITA - DIVIETO DI SUBLOCAZIONE - INOSSERVANZA - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE - PRECEDENTE ULTIMAZIONE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO - IRRILEVANZA.*
Con riguardo agli alloggi economici e popolari assegnati con promessa di vendita, dalla gestione INA-casa, nella disciplina di cui alla legge 28 febbraio 1949 n. 43 integrata dalla legge 26 novembre 1955 n. 1148, l'inosservanza del divieto di sublocazione, che va inteso come divieto, in senso lato, di cessione temporanea a terzi anche verso corrispettivo anomalo, determina, in forza della espressa previsione dell'art. 27 del d.P.R. 9 aprile 1956 n. 1265 (emanato in attuazione della delega sub art. 10 legge 1148 cit.), la decadenza dall'assegnazione, senza che abbia Rilevanza il fatto (cui non può attribuirsi efficacia sanante della pregressa inadempienza) che l'assegnatario abbia, nel frattempo, proseguito ed ultimato il pagamento del prezzo (inizialmente) convenuto per l'alienazione. (V 1472/88, mass n 457558, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1949 num. 43 CORTE COST., Legge 26/11/1955 num. 1148, DPR 09/04/1956 num. 1265 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)