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Sez. 1, Sentenza n. 361 del 16/02/1970 (Rv. 345293 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345293-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

I mezzi istruttori, di cui l'art 345 cod proc civ consente la produzione in appello, sono quelli tendenti alla dimostrazione di fatti diversi da quelli che hanno formato oggetto di prova in primo grado. L'identificazione del contenuto e delle finalita dei detti mezzi, per verificarne la novita e la Rilevanza, implica una valutazione di fatto demandata al giudice di merito incensurabile in Sede di legittimita se adeguatamente motivata. (Conf 371-69, massima n 338407 3857-68, massima n 337316 V 3748-69 massima n 344007 3483-69, massima n 343614 1112-69, massima n 339643).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)