Sez. 1, Sentenza n. 3857 del 30/11/1968 (Rv. 337316 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
I mezzi istruttori di cui l'art. 345 cod.proc.civ. consenta la deduzione in appello, sono quelli tendenti alla dimostrazione di fatti diversi da quelli che hanno formato oggetto di prova in primo grado. La identificazione del contenuto oggettivo e delle finalita di detti mezzi istruttori implica un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito, ed incensurabile in Sede di legittimita. (Conf. 312-66, massima n.320608 V. N.1039-68, massima n.332471 n.2876-67, massima n.330484).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)