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Sez. U, Ordinanza n. 10095 del 18/05/2015 (Rv. 635334 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione cautelare proposta dai titolari di una società quotata nei confronti della CONSOB - Inerzia nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti dalla legge all'autorità di controllo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635334-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La pretesa azionata in via cautelare dai titolari delle azioni di una società quotata nei confronti della CONSOB, avente ad oggetto non già il risarcimento del danno subito, ma la condanna della menzionata autorità ad esercitare i poteri di vigilanza alla stessa attribuiti dall'ordinamento per assicurare la correttezza e la trasparenza dei mercati finanziari, al fine di elidere il rischio di danni futuri paventati, rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, non essendo qualificabile come diritto soggettivo, ma eventualmente come interesse legittimo. Spetta, infatti, al giudice amministrativo stabilire, in concreto e nel merito, se l'interesse del privato volto ad ottenere o a conservare un bene della vita quando esso viene a confronto con un potere attribuito dalla legge all'Amministrazione non per la soddisfazione proprio di quell'interesse individuale, ma di un interesse pubblico che lo ricomprende e per la cui realizzazione è dotata di discrezionalità nell'uso dei mezzi a sua disposizione, costituisca un interesse meritevole di tutela ovvero rientri tra gli interessi di mero fatto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 114 com. 5, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 115, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 154 ter com. 7, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 157 com. 2, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 165 septies, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)