Sez. U, Sentenza n. 13568 del 02/07/2015 (Rv. 635685 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE | Domanda risarcitoria per omesso sgombero di questuanti dalla pubblica via - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE
La domanda risarcitoria proposta avverso un Comune dal cittadino che si ritenga leso a causa del mancato sgombero di questuanti dalla pubblica via rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, poiché non concerne una semplice attività materiale dell'ente pubblico, ma l'adozione di provvedimenti secondo legge, prospettando in astratto un interesse legittimo dell'attore, salva la valutazione di merito circa la sua concreta giustiziabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 7, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133, Cod. Strada art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)