diritto.io

Sez. L, Ordinanza n. 2758 del 25/02/2002 (Rv. 552541 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - CURE MEDICHE E CHIRURGICHE - IN GENERE | Notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare - Genericamente all'ufficio legale dell'Istituto - Validità - Esclusione - Agli avvocati costituiti in giudizio e nel domicilio da essi eletto - Validità - Mancata indicazione del nominativo degli avvocati - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552541-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - CURE MEDICHE E CHIRURGICHE - IN GENERE

La notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare è valida nei confronti dell'Inps se effettuata non genericamente all'ufficio legale, bensì, a norma dell'art. 170 cod. proc. civ., agli avvocati costituiti per l'Istituto e nel domicilio da essi eletto, a nulla rilevando che i medesimi legali siano indicati nella relata di notifica come "avvocati costituiti in giudizio", senza specifica indicazione dei relativi nominativi, atteso che la relata accede ad una sentenza nella quale quei nominativi, in relazione alla specifica qualità, sono chiaramente indicati, dovendosi pertanto il contenuto della relata medesima ritenersi idoneamente integrato.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)