Sez. L, Sentenza n. 7527 del 29/03/2010 (Rv. 612847 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE | Anzichè al procuratore costituito - Effetti - Impugnazione - Termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a controversia con l'INPS.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE
La notifica della sentenza d'appello avvenuta, in violazione degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., nei confronti della parte personalmente, invece che del suo procuratore costituito in giudizio, non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 cod. proc. civ. (Nella specie la S.C. ha considerato inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, con conseguente applicazione del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., la notificazione della sentenza d'appello effettuata nei confronti dell'INPS, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della competente sede provinciale anziché nei confronti del procuratore costituito, ivi elettivamente domiciliato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)