Sez. L, Sentenza n. 9471 del 09/09/1991 (Rv. 473784 - 01)
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Controversie - Procedimento - Ingiunzione | Opposizione ad ordinanza ingiunzione degli enti di previdenza obbligatoria per sanzione amministrativa e per contributi e premi omessi - Delimitazione del conseguente giudizio - "Causa petendi" dedotta dall'opponente - Carattere determinante - Fattispecie.
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Controversie - Procedimento - Ingiunzione
L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi dell'art. 35 secondo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza obbligatorie per il pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, nonché dei contributi e premi di cui è stato omesso il versamento, introduce un giudizio i cui limiti sono costituiti dalla "causa petendi" dedotta dall'opponente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito secondo cui, essendo limitato l'oggetto del giudizio di opposizione alla verifica della legittimità formale del provvedimento, era precluso l'esame delle questioni relative alla sussistenza o meno del credito fatto valere dall'Istituto assicuratore per i contributi obbligatori).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)