Sez. 3, Sentenza n. 1530 del 23/04/1977 (Rv. 385243 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - REQUISITI - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI IN COMPARSA CONCLUSIONALE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - REQUISITI - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI IN COMPARSA CONCLUSIONALE - INAMMISSIBILITA.*
Se e vero che la norma di cui all'art 342 cod proc civ non richiede una specificazione rigorosa dei motivi di appello, e pur sempre necessario che vengano indicate, sia anche sommariamente, le ragioni, cioe i profili di fatto e di diritto, per i quali si impugna la decisione adottata, dei primi giudici, su una determinata domanda, della quale si chiede il riesame. Ne soddisfa a tale esigenza l'avere svolto le ragioni dell'impugnazione nella comparsa conclusionale davanti al collegio, in quanto il detto atto e destinato, unicamente, ad illustrare le ragioni di fatto e di diritto che presiedono le conclusioni fissate in precedenza, e, per quanto riguarda il giudizio di appello, ad illustrare i motivi irretrattabilmente specificati nell'atto di impugnazione. (V 1990/74, mass n 370248; (V 2880/64; (V 2181/64; (V 2710/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)