Sez. 1, Sentenza n. 5549 del 05/06/1998 (Rv. 516121 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Regime antecedente alla legge n. 353 del 1990 - Requisiti - Specificazione dei motivi in comparsa conclusionale - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
IL contenuto dell'atto di appello va dedotto dall'atto di impugnazione e la comparsa conclusionale, avendo finalità meramente illustrative, non assume, a tal fine, alcuna rilevanza. Ne consegue che, già prima dell'entrata in vigore della nuova e più restrittiva disciplina delle preclusioni nel giudizio di appello dettata dal nuovo testo dell'art. 345 cod. proc. civ., introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, doveva escludersi che la comparsa suddetta potesse essere presa in considerazione al fine di ampliare l'oggetto del gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)