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Sez. 2, Sentenza n. 672 del 10/03/1966 (Rv. 321333 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - AD ISTANZA DEL PROCURATORE DI UNA PLURALITA DI PARTI.*
Stato
decisa il 1966-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321333-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - AD ISTANZA DEL PROCURATORE DI UNA PLURALITA DI PARTI.*

E valida, ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione, la notificazione della sentenza alla controparte, fatta ad istanza del procuratore della parte. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il procuratore di piu parti non abbia indicato per quale di esse abbia promosso la notificazione, giacche il suo atto, in virtu del mandato conferitogli, si riferisce a tutte le parti da lui rappresentate in giudizio. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)