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Sez. 3, Sentenza n. 3975 del 13/12/1969 (Rv. 344417 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - AD ISTANZA DI PARTE - NOZIONE DI PARTE - PROCURATORE MUNITO DI RITUALE MANDATO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344417-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - AD ISTANZA DI PARTE - NOZIONE DI PARTE - PROCURATORE MUNITO DI RITUALE MANDATO - INCLUSIONE.*

Nell'art 285 cod proc civ, il quale stabilisce espressamente che la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa su istanza di parte, la parola 'partè sta ad indicare i soggetti del rapporto processuale e i loro difensori, i quali, in virtu della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell'interesse di tali soggetti, tutti gli Atti del processo che a questi non siano espressamente riservati dalla legge. Ne deriva che deve ritenersi valida, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la notificazione della sentenza alla controparte fatta ad istanza del procuratore munito di regolare procura. (V 1968-69 massima 341147 1634-68 massima 333414 695-68 massima 331900 331899 672-66 massima 321333).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)