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Sez. 2, Sentenza n. 25775 del 15/11/2013 (Rv. 628361 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FACOLTÀ DI DEPOSITO - EFFETTI LIBERATORI | Debitore di somma di danaro - Liberazione dall'obbligazione, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ. - Procedimento.
Stato
decisa il 2013-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628361-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FACOLTÀ DI DEPOSITO - EFFETTI LIBERATORI

Mentre ogni offerta di adempimento vale ad escludere la mora del debitore, ove quest'ultimo voglia conseguire l'effetto più ampio della liberazione dall'obbligazione - idoneo a porsi quale presupposto costitutivo per l'eventuale configurazione di un concorso del creditore ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ. - è tenuto a far seguire l'offerta reale di danaro (o, eventualmente, di titoli di credito) dal deposito, secondo la disciplina degli artt. 1208 e seguenti cod. civ., nonché da tutti gli adempimenti conseguenti specificati dall'art. 1212 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1212, Cod. Civ. art. 1227 com. 2, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)