Sez. 2, Sentenza n. 7555 del 13/08/1996 (Rv. 499215 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FACOLTÀ DI DEPOSITO - EFFETTI LIBERATORI | Debitore di somma di danaro - Liberazione dall'obbligazione - Offerta reale e successivo deposito della somma - Necessità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FACOLTÀ DI DEPOSITO - EFFETTI LIBERATORI
Mentre ogni offerta di adempimento vale ad escludere la mora del debitore, questo, ove voglia conseguire l'effetto più ampio della liberazione dall'obbligazione - nel caso di vendita con riserva di proprietà, quella del pagamento del prezzo della cosa venduta, al quale è collegato l'effetto del trasferimento della proprietà della stessa - è tenuto a far seguire l'offerta reale di danaro dal deposito da eseguirsi secondo la specifica disciplina prevista dagli articoli 1208 e seguenti cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)